L’Accesso civico è il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati che l’Amministrazione è già obbligata a pubblicare in questa sezione.
Non è sottoposta ad alcuna limitazione e non deve essere motivata.
La richiesta di accesso civico va inoltrata con una semplice Email al Responsabile della Trasparenza:
A seguito di richiesta di accesso civico, l’amministrazione provvede, entro trenta giorni a:
pubblicare nel sito istituzionale il documento, l’informazione o il dato richiesto (se mancante)
trasmettere il materiale oggetto di accesso civico al richiedente o comunicarne l’avvenuta pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale.
se l’informazione o il dato, sono già stati precedentemente pubblicati, indicare al richiedente il collegamento ipertestuale dove reperire il materiale.
Il Responsabile per le domande relative all’accesso civico è il R.P.C.T. Dott. Attilio Fiore.
Accesso civico
Con lo strumento dell’accesso civico, disciplinato all’art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 2013, chiunque può vigilare, attraverso il sito web istituzionale del Cosorzio Villa Reale e Parco di Monza, sia sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione, sia sulle finalità e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da parte dell’Amministrazione Comunale.
In particolare sarà possibile segnalare l’omessa o la incompleta pubblicazione di tutti i dati e le informazioni che il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza è tenuto a pubblicare ed aggiornare nel rispetto del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Le segnalazioni relative alla mancata pubblicazione di atti o documenti di cui è prevista la pubblicazione obbligatoria devono essere inoltrate al Direttore Generale in qualità di Responsabile della Trasparenza – (viale Mirabellino, 2 -20900 Monza) anche via Email all’indirizzo di Posta Elettronica direzione@reggiadimonza.it o via PEC all’indirizzo reggiadimonza@pec.it
A tal fine può anche essere utilizzato il modulo presente in allegato.
Art. 5, c. 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013 (così come modificati dal d.lgs 97/2016) Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90
E’ il diritto di riichiedere ulteriori documenti e dati in possesso dell’Ente oltre quelli su cui già vige l’obbligo di pubblicazione.
A seguito di richiesta di accesso generalizzato, l’amministrazione provvede a:
individuare gli eventuali soggetti controinteressati e a informarli (con raccomandata A/R o per via telematica) della richiesta di accesso presentata
identificare i documenti e di dati richiesti, se possibile
concludere il procedimento entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, inviando il materiale richiesto o motivando in un apposito provvedimento il diniego, il differimento o la limitazione all’accesso.
I controinteressati possono presentare una motivata opposizione all’accesso entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione. Durante tale periodo il termine per la conclusione del procedimento è sospeso.
Nonostante l’opposizione dei controinteressati, il Comune può comunque decidere di accettare la richiesta di accesso generalizzato, se non ravvisa alcun pregiudizio concreto alla tutela di interesse pubblici o privati.
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’articolo 5-bis introdotto dal d.lgs 97/2016.
Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici informazioni sull’esito delle istanze.
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni.
Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di 10 giorni dalla richiesta.
A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti 10 giorni.
Avverso la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al TAR (art. 116 d.lgs 104/2010) o presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale.
Il ricorso va notificato anche all’amministrazione interessata.
Il difensore civico si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.
In questa pagina è consultabile il Registro degli accessi, istituito e pubblicato a cura del Responsabile della Trasparenza, a seguito della pubblicazione delle Linee Guida Anac approvate con Deliberazioni nn. 1309 e 1310/2016.